Tribunale di Brescia 1 febbraio 2021 - est. Canali
Nella procedura di liquidazione del patrimonio, il legislatore non ha previsto una disciplina ad hoc per le domande tardive; una parte della giurisprudenza, cui questo Tribunale si è in precedenza associato, ha deciso di mutuare la disciplina da quanto previsto dalla disciplina fallimentare. L'istanza di ammissione al passivo può essere presentata sino a quando non sia passato un anno dal deposito dello stato passivo (art 101 L.F.)
Il liquidatore riteneva di non poter accogliere l'istanza tardiva richiamando il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, corretto con l'art. 29 del successivo decreto 26/10/2020 n. 147, il quale ha inteso colmare il vuoto normativo della L. 3/12, modificando l'art 273 c.c.i.i. e prevedendo che, scaduto il termine per la presentazione delle tempestive, possano essere presentate domande tardive fino a quando non siano esaurite le ripartizioni dell'attivo; ciò in quanto tale apertura è stata, tuttavia, sottoposta alla duplice condizione che il creditore tardivo provi che il ritardo non è a lui imputabile e che la domanda sia “relativamente tardiva” in quanto da proporsi ENTRO 60 GIORNI dalla data in cui è cessata la causa che ha impedito la presentazione della tempestiva. Nel caso di specie la domanda è stata presentata 5 mesi dopo l'approvazione dello stato passivo e 146 giorni dopo la cessazione della causa del ritardo.
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