In questi giorni si vocifera che il cosiddetto blocco degli sfratti potrebbe subire un'ulteriore proroga oltre il 30 giugno 2021.
Dopo più di un anno in cui i diritti del privato cittadino, locatore di immobili, subiscono una costante compressione, viene da chiedersi fino a che punto un simile approccio legislativo possa spingersi in nome della tutela della condizione sanitaria ed economica del paese, violando principi costituzionalmente garantiti come il diritto di proprietà e di libera iniziativa economica.
La sospensione dei processi esecutivi è stata introdotta con il DL 18/20, coinvolgendo indistintamente tutti i provvedimenti giudiziari di rilascio, senza alcun discrimine fra tipologie di bene e ragioni a monte dello sfratto.
Si sono succedute una serie di proroghe: la prima accordata in sede di conversione del DL al 1/9/20, la seconda con il DL 34/20 al 31/12/20 e l'ultima, con il Milleproroghe, ha fatto slittare il termine al prossimo 30/6/21.
Lungo la strada e a fronte di numerose polemiche sono state inserite alcune modifiche volte a restringere il campo di applicazione del congelamento degli sfratti alle sole procedure per morosità ed al rilascio a seguito di decreto di trasferimento degli immobili già pignorati abitati dal debitore e dai suoi familiari.
Le misure adottate appaiono, comunque, poco ragionevoli, laddove non operano alcuna distinzione fra morosità maturate pre Covid (magari con un'ordinanza di rilascio già esecutiva a mani) o durante il Covid, fra morosità incolpevole, dovuta al reale stato di difficoltà economica e morosità volontaria di colui che approfitta della temporanea tutela dello Stato per sottrarsi ai propri doveri contrattuali.
La finalità perseguita, seppur meritevole negli intenti di fondo a tutela dei più deboli, si rivela, tuttavia, penalizzante per il piccolo proprietario immobiliare che, non solo è privato del canone, ma continua a dover sostenere le spese condominiali e tutti gli oneri fiscali legati al bene locato.
Non potrebbe trovarsi, il locatore, nella medesima condizione di difficoltà e disagio dell'inquilino a seguito dell'emergenza sanitaria?
Cosa rende la condizione del conduttore maggiormente meritevole rispetto a quella del locatore?
Quali saranno le conseguenze, in futuro, di un simile sbilanciamento? Sfiducia dei proprietari, possibile paralisi delle locazioni, condizioni contrattuali più gravose per la richiesta di maggiori garanzie?
Non ultimo l'allungamento dei tempi di rilascio effettivo, se si considera che le procedure verranno riattivate contestualmente una volta venuto meno il blocco, con notevole carico degli uffici competenti.
Nella denegata ipotesi di nuova proroga, pertanto, il singolo privato si troverà nuovamente a sostenere un carico sociale che poco o nulla gli compete.
Fino a che punto verrà testato il limite di tollerabilità?
La questione di legittimità costituzionale è già stata rimessa alla Consulta.
Tante le domande, ancora poche le risposte per il cliente locatore; maggiori rassicurazioni, invece, per il cliente conduttore.
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